Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Carattere satisfattivo e mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie: cessazione della materia del contendere della disposizione della Regione Siciliana che prevede la possibilità di realizzare, nei parchi e riserve naturali, opere finalizzate alla ricerca scientifica, anche in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo statuto del parco). (Classif. 111012).
In presenza di uno ius superveniens abrogativo, nonostante la disposizione impugnata sia rimasta in vigore per un certo tempo, quando può escludersi che la stessa abbia prodotto gli effetti lesivi paventati dal ricorso, sussistono le condizioni che consentono di ritenere una piena soddisfazione delle ragioni fatte valere dal Governo e dichiarare, così, la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 222/2022 - mass. 45096; O. 96/2023 - mass. 45499).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., dell’art. 38 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023 che, nell'intervenire nella materia dei parchi e delle riserve naturali inserendo il nuovo comma 4-bis nell’art. 24 della legge reg. Siciliana n. 14 del 1988, consente, in tutto il territorio del parco, la realizzazione di opere finalizzate alla ricerca scientifica, anche in deroga alle disposizioni di vincolo dettate dallo statuto del parco. La disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 15, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2023 e, nonostante sia rimasta in vigore per quasi cinque mesi, può escludersi che abbia prodotto gli effetti lesivi paventati dal ricorso, non avendo avuto, come dichiarato dall’organo regionale competente per materia, alcuna applicazione). (Precedenti: S. 223/2023 - mass. 45930; S. 80/2023 - mass. 45483; S. 92/2022 - mass. 44876).