Rilevanza della questione incidentale - Necessità di applicare le norme censurate per decidere, in sede rescindente, sulla ammissibilità della domanda di revocazione - Valutazione non implausibile del rimettente, come tale insindacabile dalla Corte costituzionale - Ininfluenza di aspetti attinenti alla successiva ed eventuale fase rescissoria - Ammissibilità della questione.
Non appare assolutamente priva di fondamento - e per ciò non è sindacabile dalla Corte costituzionale - la valutazione del rimettente che, in punto di rilevanza, afferma di dover fare applicazione dei censurati artt. 106 cod. proc. amm. e 395 e 396 cod. proc. civ., per decidere, in sede rescindente, sull'ammissibilità della domanda di revocazione proposta per contrasto della sentenza amministrativa passata in giudicato con una sopravvenuta sentenza definitiva della Corte EDU. La soluzione della questione di costituzionalità influisce concretamente sulla verifica preliminare di ammissibilità che il rimettente è chiamato a operare circa la riconducibilità del caso di specie ad uno dei motivi revocatori previsti dalla legge, mentre non incidono su tale valutazione - e dunque non mettono in discussione la rilevanza - gli aspetti che attengono alla successiva ed eventuale fase rescissoria (quali, in specie, la legittimità costituzionale del termine decadenziale di cui all'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 e la prescrizione dei diritti previdenziali azionati in giudizio). (Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2016, n. 294 del 2011 e n. 151 del 2009; ordinanza n. 147 del 2015, sulla "non implausibilità" come limite al controllo della Corte sulla rilevanza).
Il giudizio sulla rilevanza della questione incidentale è riservato al giudice rimettente, sì che l'intervento della Corte costituzionale deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni. In altre parole, nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016, n. 71 del 2015, n. 91 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 270 del 2010).