Sentenza 123/2017 (ECLI:IT:COST:2017:123)
Massima numero 40469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  07/03/2017;  Decisione del  07/03/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40467  40468  40470


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Necessità per il rimettente di stabilire se dall'art. 46, par. 1, CEDU discenda direttamente l'obbligo di riapertura del processo, non affermato dalla sentenza della Corte EDU posta a fondamento della domanda di revocazione - Problema interpretativo coinvolgente il merito - Sussistenza della rilevanza - Ammissibilità della questione.

Testo
La circostanza che la sentenza della Corte EDU di accertamento della violazione di diritti convenzionali, non abbia affermato l'obbligo di riapertura del processo interno, quale forma dovuta di restitutio in integrum in favore dell'interessato, non incide sulla rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 106 cod. proc. amm. e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., poiché nel giudizio a quo - proposto per la revocazione del giudicato contrastante con la sopravvenuta pronuncia sovranazionale - la parte ricorrente assume che il diritto a uno specifico rimedio processuale interno discenda, di per sé, dall'art. 46, par. 1, della CEDU, e lo stabilire se tale diritto sussista o meno pone un problema di interpretazione della norma convenzionale interposta, problema che, nella specie, coinvolge il merito della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2017, n. 276 del 2016 e n. 193 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 106  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 395  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 396  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 46  § 1