Giustizia amministrativa - Revocazione (giudizio di) - Casi di revocazione della sentenza - Necessità di conformarsi a sopravvenuta sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo - Omessa previsione - Denunciata inosservanza dell'obbligo di riapertura dei processi definiti in violazione di diritti garantiti dalla CEDU - Insussistenza, allo stato, di tale obbligo per i processi non penali (civili e amministrativi) - Mero invito rivolto agli Stati contraenti a provvedere in tal senso - Necessaria ponderazione tra il diritto di azione delle parti vittoriose a Strasburgo e quello di difesa dei terzi - Spettanza in via prioritaria al legislatore - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. proc. amm., e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., censurati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza [in specie, passata in giudicato] quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nelle materie diverse da quella penale, dalla giurisprudenza convenzionale non emerge, allo stato, l'esistenza di un obbligo generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo su richiesta dei soggetti che hanno adito vittoriosamente la Corte EDU, allorquando ciò sia necessario per conformarsi alla sentenza definitiva di quest'ultima. Infatti, per i processi diversi da quelli penali e, in particolare, per quelli amministrativi, la Corte di Strasburgo si è limitata a incoraggiare l'introduzione della predetta misura, rimettendo, tuttavia, la relativa decisione agli Stati contraenti, e ciò in considerazione dell'esigenza - che differenzia i processi civili e amministrativi da quelli penali (oltre al fatto che nei primi non è gioco la libertà personale) - di tutelare i soggetti, diversi dal ricorrente a Strasburgo e dallo Stato, che, pur avendo preso parte al giudizio interno, non sono parti necessarie del giudizio convenzionale, e di rispettare nei loro confronti la certezza del diritto garantita dalla res iudicata. La delicata ponderazione, alla luce dell'art. 24 Cost., fra il diritto di azione degli interessati e il diritto di difesa dei terzi - necessaria nel nostro ordinamento per consentire la riapertura del processo non penale, con il conseguente travolgimento del giudicato interno - spetta in via prioritaria al legislatore, la cui opera sarebbe certamente resa più agevole da una sistematica apertura del processo convenzionale ai terzi, per mutamento delle fonti convenzionali o in forza di una loro interpretazione adeguatrice da parte della stessa Corte EDU. (Precedenti citato: sentenza n. 113 del 2011 che, riconoscendo l'esistenza dell'obbligo convenzionale di riapertura del processo penale su richiesta dei soggetti vittoriosi a Strasburgo, ha conseguentemente introdotto nell'art. 630 cod. proc. pen. una specifica ipotesi di revisione della sentenza passata in giudicato).
L'obbligo di riapertura del processo, posto dall'art. 46, par. 1, CEDU, nel significato attribuitogli dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello oggetto della pronuncia di quest'ultima, nei quali per l'ordinamento interno si è formato il giudicato, esistendo una radicale differenza tra coloro che, esauriti i ricorsi interni, si sono rivolti al sistema di giustizia della CEDU e coloro che, pur versando nella medesima situazione sostanziale, non si sono avvalsi di tale facoltà, con la conseguenza che la loro vicenda processuale, ormai definita con la formazione del giudicato, non è più suscettibile del rimedio convenzionale. (Precedente citato: sentenza n. 210 del 2013).