Sentenza 124/2017 (ECLI:IT:COST:2017:124)
Massima numero 40084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40085  40086  40087  40088  40089  40090  40091  40092  40093


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Controllo della Corte costituzionale - Non implausibilità della premessa interpretativa del rimettente - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita erroneità dell'interpretazione posta a fondamento della rilevanza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013. È sufficiente ai fini della rilevanza che la premessa ermeneutica del rimettente non sia implausibile, e tale non risulta quella, sostenuta da esauriente motivazione, che ritiene applicabile il censurato limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni pubbliche anche ai rapporti di ufficio in corso (tendenzialmente stabili e svincolati da un termine di durata precostituito), circoscrivendo la prevista deroga ad esso solo ai contratti e incarichi in corso di natura temporanea.

In sede di controllo sulla rilevanza della questione incidentale, la Corte costituzionale non deve sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni della disposizione censurata che si contendono il campo, ma soltanto valutare se sia implausibile la premessa ermeneutica posta dal rimettente a fondamento della rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 489

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte