Sentenza 124/2017 (ECLI:IT:COST:2017:124)
Massima numero 40084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Controllo della Corte costituzionale - Non implausibilità della premessa interpretativa del rimettente - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Controllo della Corte costituzionale - Non implausibilità della premessa interpretativa del rimettente - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita erroneità dell'interpretazione posta a fondamento della rilevanza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013. È sufficiente ai fini della rilevanza che la premessa ermeneutica del rimettente non sia implausibile, e tale non risulta quella, sostenuta da esauriente motivazione, che ritiene applicabile il censurato limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni pubbliche anche ai rapporti di ufficio in corso (tendenzialmente stabili e svincolati da un termine di durata precostituito), circoscrivendo la prevista deroga ad esso solo ai contratti e incarichi in corso di natura temporanea.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita erroneità dell'interpretazione posta a fondamento della rilevanza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013. È sufficiente ai fini della rilevanza che la premessa ermeneutica del rimettente non sia implausibile, e tale non risulta quella, sostenuta da esauriente motivazione, che ritiene applicabile il censurato limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni pubbliche anche ai rapporti di ufficio in corso (tendenzialmente stabili e svincolati da un termine di durata precostituito), circoscrivendo la prevista deroga ad esso solo ai contratti e incarichi in corso di natura temporanea.
In sede di controllo sulla rilevanza della questione incidentale, la Corte costituzionale non deve sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni della disposizione censurata che si contendono il campo, ma soltanto valutare se sia implausibile la premessa ermeneutica posta dal rimettente a fondamento della rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 489
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte