Sentenza 124/2017 (ECLI:IT:COST:2017:124)
Massima numero 40085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40084  40086  40087  40088  40089  40090  40091  40092  40093


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Utilità concreta nei giudizi a quibus della richiesta declaratoria di incostituzionalità - Sussistenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza, sotto il profilo della carenza di concreta utilità nei giudizi a quibus - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013. Contrariamente a quanto eccepito, la rimozione del censurato limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche consentirebbe ai ricorrenti di non subire decurtazioni della retribuzione per le funzioni in corso di svolgimento, pur essendo titolari di trattamenti previdenziali superiori al "tetto retributivo" fissato dagli artt. 23-ter del d.l. n. 211 del 2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 489

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte