Sentenza 124/2017 (ECLI:IT:COST:2017:124)
Massima numero 40086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40084  40085  40087  40088  40089  40090  40091  40092  40093


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Richiesta di pronuncia meramente caducatoria, anziché manipolativa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni per asserito carattere non costituzionalmente obbligato della pronuncia richiesta. Contrariamente a quanto eccepito, il rimettente sollecita la caducazione del limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche previsto dalla disposizione censurata, e non già un intervento manipolativo che lo renda più flessibile in modo non costituzionalmente obbligato. (Precedente citato: sentenza n. 16 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 489

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte