Sentenza 124/2017 (ECLI:IT:COST:2017:124)
Massima numero 40087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40084  40085  40086  40088  40089  40090  40091  40092  40093


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Argomentazioni non assertive né generiche, avvalorate dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, sollevate in riferimento agli artt. 100, 101, 104 e 108 Cost. Le censure di violazione di tali parametri sono formulate in termini tutt'altro che assertivi e generici e sono suffragate dal richiamo alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 223 del 2012 e n. 1 del 1978) che ha approfondito il rapporto tra l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e la disciplina del trattamento retributivo dei magistrati.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 489

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte