Sentenza 124/2017 (ECLI:IT:COST:2017:124)
Massima numero 40088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40084  40085  40086  40087  40089  40090  40091  40092  40093


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Denuncia di norme costituenti il presupposto dei provvedimenti impugnati nel giudizio a quo - Necessaria applicazione di esse per la decisione del ricorso - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011) e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014). Sussiste la pregiudizialità della questione, poiché - in base agli antecedenti di fatto ripercorsi dal rimettente - il "tetto retributivo" previsto dalle norme censurate è presupposto dei provvedimenti impugnati nel giudizio a quo, con conseguente necessità di applicarle per decidere il ricorso. (Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 23  co. 

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 13  co. 1

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte