Sentenza 124/2017 (ECLI:IT:COST:2017:124)
Massima numero 40089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40084  40085  40086  40087  40088  40090  40091  40092  40093


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Argomentazione autonoma, avvalorata dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per motivazione lacunosa sulla non manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011) e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014), sollevate in riferimento agli artt. 100, 101, 104 e 108 Cost. Le censure del rimettente sono avvalorate dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 223 del 2012 e n. 1 del 1978) e illustrate da argomenti che non possono definirsi insufficienti o apodittici.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 23  co. 

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 13  co. 1

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte