Sentenza 124/2017 (ECLI:IT:COST:2017:124)
Massima numero 40090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Titolo
Impiego pubblico - Limitatezza delle risorse disponibili nel settore - Conseguente obbligo di scelte legislative coerenti, preordinate a bilanciare i molteplici valori costituzionali coinvolti - Facoltà del legislatore di fissare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni - Sussistenza - Condizioni.
Impiego pubblico - Limitatezza delle risorse disponibili nel settore - Conseguente obbligo di scelte legislative coerenti, preordinate a bilanciare i molteplici valori costituzionali coinvolti - Facoltà del legislatore di fissare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni - Sussistenza - Condizioni.
Testo
Il limite delle risorse disponibili, immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un'adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In tale prospettiva, non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole, e rispetti requisiti rigorosi che salvaguardino l'idoneità del limite fissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti, atteso che il fine prioritario della razionalizzazione della spesa deve tener conto delle risorse concretamente disponibili senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate. (Precedente citato: sentenza n. 241 del 2016, sull'interferenza del cumulo tra pensioni e retribuzioni con molteplici valori di rango costituzionale - come il diritto al lavoro, il diritto a una prestazione previdenziale proporzionata all'effettivo stato di bisogno, la solidarietà intergenerazionale nel mercato del lavoro, rispettivamente tutelati dagli artt. 4, 38, secondo comma, e 2 Cost. - in una prospettiva volta a garantirne un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione).
Il limite delle risorse disponibili, immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un'adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In tale prospettiva, non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole, e rispetti requisiti rigorosi che salvaguardino l'idoneità del limite fissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti, atteso che il fine prioritario della razionalizzazione della spesa deve tener conto delle risorse concretamente disponibili senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate. (Precedente citato: sentenza n. 241 del 2016, sull'interferenza del cumulo tra pensioni e retribuzioni con molteplici valori di rango costituzionale - come il diritto al lavoro, il diritto a una prestazione previdenziale proporzionata all'effettivo stato di bisogno, la solidarietà intergenerazionale nel mercato del lavoro, rispettivamente tutelati dagli artt. 4, 38, secondo comma, e 2 Cost. - in una prospettiva volta a garantirne un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte