Sentenza 110/2024 (ECLI:IT:COST:2024:110)
Massima numero 46231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  11/04/2024;  Decisione del  11/04/2024
Deposito del 25/06/2024; Pubblicazione in G. U. 26/06/2024
Massime associate alla pronuncia:  46232  46233  46234  46241


Titolo
Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Istituto a difesa del diritto inviolabile ad agire e difendersi in giudizio, con funzione di assicurare l'eguaglianza sostanziale - Possibile bilanciamento nella definizione della portata del diritto - Finalità di contemperare la scarsità delle risorse con la molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela. (Classif. 175001).

Testo

Il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato, che presenta la funzione di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, sebbene inviolabile nel suo nucleo intangibile, non è comunque sottratto al bilanciamento di interessi spettante al legislatore il quale, per effetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela. (Precedenti: S. 228/2023 - mass. 45879; S. 157/2021 - mass. 44113).

 



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Altri parametri e norme interposte