Sentenza 124/2017 (ECLI:IT:COST:2017:124)
Massima numero 40091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Titolo
Impiego pubblico - Retribuzioni del settore pubblico - Fissazione di un limite massimo (c.d. "tetto retributivo"), pari alla retribuzione lorda del Primo Presidente della Corte di cassazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione, del diritto al lavoro e dell'autonomia e indipendenza della magistratura - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Retribuzioni del settore pubblico - Fissazione di un limite massimo (c.d. "tetto retributivo"), pari alla retribuzione lorda del Primo Presidente della Corte di cassazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione, del diritto al lavoro e dell'autonomia e indipendenza della magistratura - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 Cost. - dell'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011) e dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014), che impongono alle retribuzioni del settore pubblico un limite massimo commisurato alla retribuzione lorda del Primo Presidente della Corte di cassazione (attualmente pari a 240.000 euro annui). La disciplina censurata - iscrivendosi in un contesto di risorse limitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente - trascende la finalità di conseguire risparmi immediati e persegue finalità di contenimento della spesa nel lungo periodo (con risparmi certi, pur se quantificabili solo "a consuntivo") nonché di razionalizzazione dell'intero comparto pubblico, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, ponendo anche rimedio alle differenziazioni fra i trattamenti retributivi delle figure di vertice dell'amministrazione e concorrendo agli obiettivi di più ampio spettro volti a rendere trasparente la gestione delle risorse pubbliche. La valenza generale del "tetto retributivo" - suscettibile di imporsi a tutti gli apparati amministrativi - esclude che esso interferisca indebitamente con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (costituzionalmente presidiate anche per quel che attiene agli aspetti retributivi). La commisurazione del "tetto" alla retribuzione (e dunque alle funzioni) di una carica di rilievo e prestigio indiscussi - qual è il Primo Presidente della Cassazione - non risulta inadeguata e tale da violare il diritto al lavoro o svilire l'apporto professionale delle figure più qualificate, garantendo invece che il nesso tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto sia salvaguardato anche con riguardo alle prestazioni più elevate. (Precedenti citati: sentenza n. 153 del 2015, sulla estensibilità del limite retributivo alle autonomie territoriali; sentenze n. 178 del 2015 e n. 310 del 2013, sulle misure aventi valenza generale; sentenze n. 223 del 2012 e n. 1 del 1978, sul rapporto fra trattamento retributivo e autonomia e indipendenza dei magistrati).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 Cost. - dell'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011) e dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014), che impongono alle retribuzioni del settore pubblico un limite massimo commisurato alla retribuzione lorda del Primo Presidente della Corte di cassazione (attualmente pari a 240.000 euro annui). La disciplina censurata - iscrivendosi in un contesto di risorse limitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente - trascende la finalità di conseguire risparmi immediati e persegue finalità di contenimento della spesa nel lungo periodo (con risparmi certi, pur se quantificabili solo "a consuntivo") nonché di razionalizzazione dell'intero comparto pubblico, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, ponendo anche rimedio alle differenziazioni fra i trattamenti retributivi delle figure di vertice dell'amministrazione e concorrendo agli obiettivi di più ampio spettro volti a rendere trasparente la gestione delle risorse pubbliche. La valenza generale del "tetto retributivo" - suscettibile di imporsi a tutti gli apparati amministrativi - esclude che esso interferisca indebitamente con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (costituzionalmente presidiate anche per quel che attiene agli aspetti retributivi). La commisurazione del "tetto" alla retribuzione (e dunque alle funzioni) di una carica di rilievo e prestigio indiscussi - qual è il Primo Presidente della Cassazione - non risulta inadeguata e tale da violare il diritto al lavoro o svilire l'apporto professionale delle figure più qualificate, garantendo invece che il nesso tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto sia salvaguardato anche con riguardo alle prestazioni più elevate. (Precedenti citati: sentenza n. 153 del 2015, sulla estensibilità del limite retributivo alle autonomie territoriali; sentenze n. 178 del 2015 e n. 310 del 2013, sulle misure aventi valenza generale; sentenze n. 223 del 2012 e n. 1 del 1978, sul rapporto fra trattamento retributivo e autonomia e indipendenza dei magistrati).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 23
co.
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
24/04/2014
n. 66
art. 13
co. 1
legge
23/06/2014
n. 89
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte