Sentenza 124/2017 (ECLI:IT:COST:2017:124)
Massima numero 40092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40084  40085  40086  40087  40088  40089  40090  40091  40093


Titolo
Impiego pubblico - Cumulo tra retribuzioni e pensioni a carico delle finanze pubbliche - Fissazione di un limite massimo di 240.000 euro annui - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e della pensione, di buon andamento dell'amministrazione, nonché del diritto al lavoro e dell'autonomia e indipendenza della magistratura - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 Cost. - dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, il quale vieta alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare, a beneficio di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino il limite di 240.000 euro annui. Il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva (modellata su un parametro prevedibile e certo) di quelle impiegabili dall'amministrazione a titolo di retribuzioni e pensioni, e non consente una considerazione parziale della retribuzione e del trattamento pensionistico. Inquadrata in tale contesto, la norma censurata, ancorata a una cifra predeterminata corrispondente all'attuale retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione, attua un contemperamento non irragionevole dei principi costituzionali - dei quali il legislatore è chiamato a garantire una tutela sistemica, non frazionata - e non sacrifica in maniera indebita il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, né compromette in misura arbitraria e sproporzionata il diritto al lavoro del pensionato, libero di esplicarsi nelle forme più convenienti. Neppure può ritenersi - stante la sua portata generale - che l'assetto prefigurato dal legislatore pregiudichi l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, o che ingeneri di per sé arbitrarie discriminazioni tra i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa e i consiglieri per concorso. Nulla esclude che il legislatore prefiguri soluzioni diverse e moduli in senso più duttile il cumulo tra pensioni e retribuzioni, anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 489

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte