Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Intesa in conferenza unificata raggiunta in attuazione della previsione normativa impugnata - Perdurante interesse del ricorrente alla definizione della questione di legittimità costituzionale - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
L'intesa in Conferenza unificata raggiunta in attuazione dell'art. 17-bis del d.l. n. 133 del 2014 (come convertito), aggiuntivo del comma 1-sexies all'art. 4 del t.u. edilizia, lascia impregiudicato l'interesse alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso articolo, anteriormente proposte dalla Regione Puglia e dalla Provincia autonoma di Trento.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'intesa in Conferenza unificata raggiunta in attuazione della disposizione impugnata in via principale non provoca cessazione della materia del contendere, poiché un'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di costituzionalità potrebbe comunque reintegrare l'ordine costituzionale asseritamente violato, venendo a cadere sulla previsione normativa che ha costituito la causa dell'intesa stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2010 e n. 98 del 2007; sentenza n. 141 del 2016, nel senso della permanenza dell'interesse a ricorrere a seguito di intesa).