Sentenza 125/2017 (ECLI:IT:COST:2017:125)
Massima numero 41332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  05/04/2017;  Decisione del  05/04/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41331  41333  41334


Titolo
Edilizia e urbanistica - Schema di regolamento edilizio-tipo - Prevista adozione mediante accordi o intese tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata - Non riconducibilità di tale norma alla competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di tutela della concorrenza - Impropria autoqualificazione legislativa in tal senso - Ininfluenza.

Testo

Nonostante l'impropria autoqualificazione, la disciplina dell'art. 17-bis del d.l. n. 133 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014) non è riconducibile ai titoli competenziali esclusivi dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" e della "tutela della concorrenza", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed m), Cost. Infatti, l'intesa in Conferenza unificata da essa prescritta è volta a predisporre uno schema di regolamento edilizio-tipo che "semplifichi e uniformi" le definizioni tecniche e i criteri di calcolo dei parametri rilevanti sul piano urbanistico ed edilizio, sicché non mira a regolare uno o più segmenti procedurali dell'azione amministrativa, non individua "prestazioni" delle pubbliche amministrazioni e, non riguardando prestazioni esigibili dai singoli individui, non incide direttamente su diritti civili o sociali; quanto alla promozione dell'iniziativa economica e della libera concorrenza del settore, si tratta di effetti solo indiretti di un intervento normativo che interessa direttamente la tecnica delle costruzioni edilizie.

Per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura nel giudizio di legittimità costituzionale, le varie forme di autodefinizione non sono vincolanti e non precludono un'indagine che faccia riferimento all'oggetto delle disposizioni stesse, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2014, n. 203 del 2012 e n. 164 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 17  co. 

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte