Edilizia e urbanistica - Schema di regolamento edilizio-tipo - Prevista adozione mediante accordi o intese tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata attribuzione ad un atto sub-legislativo del compito di disciplinare la materia "governo del territorio" e violazione della relativa competenza regolamentare delle Regioni - Insussistenza - Natura di principio fondamentale della norma impugnata - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117, commi secondo [lett. e) ed m)], terzo e sesto, Cost. - dell'art. 17-bis del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, il quale prescrive il raggiungimento in Conferenza unificata di accordi o intese per l'adozione di uno "schema di regolamento edilizio tipo", al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. La disposizione impugnata, aggiungendo il comma 1-sexies all'art. 4 del t.u. edilizia, interviene nella materia "governo del territorio" e ne costituisce principio fondamentale, in quanto pone un criterio procedurale, di natura concertativa, che riflette l'esigenza unitaria e non frazionabile di semplificare la struttura dei regolamenti edilizi, anche attraverso la predisposizione di definizioni uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro pregiudicare la possibilità, per le singole Regioni, di operare nell'ambito dello schema "tipo" e di svolgere una funzione di raccordo con gli enti locali operanti sul loro territorio. In tal modo, il legislatore statale non ha conferito un'autorizzazione "in bianco" né si è spogliato della propria competenza a favore di un atto sub-legislativo, bensì ha scelto di completare il principio fondamentale rimettendo ad atti integrativi l'individuazione delle specifiche caratteristiche della fattispecie "tecnica", le quali necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale e mal si conciliano con il diretto contenuto di un atto legislativo, e a tal fine ha prescritto, pur in assenza di un obbligo costituzionalmente imposto, l'accordo o la intesa con gli enti territoriali rappresentati nella Conferenza unificata, per valorizzare al massimo grado l'integrazione delle diverse esigenze delle autonomie. A sua volta, lo schema di regolamento-tipo non integra gli estremi di una fonte regolamentare invasiva della potestà riconosciuta alle Regioni dall'art. 117, sesto comma, Cost., poiché non ha alcun contenuto innovativo della disciplina dell'edilizia e difetta, quindi, non solo dei requisiti formali, previsti dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988, ma anche degli usuali contenuti (norme generali e astratte, anche se di dettaglio, destinate ad innovare l'ordinamento giuridico) propri dei regolamenti. Nell'adeguarsi al "tipo" di regolamento edilizio concertato in Conferenza unificata e recepito dalle singole Regioni, i regolamenti comunali godranno, poi, di un ragionevole spazio per intervenire con riferimenti normativi idonei a riflettere le peculiarità territoriali e urbanistiche del singolo Comune. (Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2015, n. 196 del 2004, n. 362 del 2003 e n. 303 del 2003; sentenza n. 1 del 2016).
La legislazione di cornice in materia edilizia - che trova sede nel testo unico recato dal d.P.R. n. 380 del 2001 - comprende norme dalla diversa estensione, sorrette da rationes distinte e infungibili, ma caratterizzate dalla comune finalità di offrire a beni non frazionabili una protezione unitaria sull'intero territorio nazionale e consistenti nella formulazione di principi e norme generali che talvolta si traducono nella previsione di determinate procedure. (Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2016, n. 272 del 2016, n. 231 del 2016, n. 67 del 2016, n. 49 del 2016, n. 259 del 2014, n. 167 del 2014, n. 64 del 2013 e n. 309 del 2011).
Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, nei campi in cui è necessario completare la scelta di indirizzo compiuta dal legislatore con una disciplina che richiede particolari cognizioni tecniche, è ben possibile che la legge rinvii ad atti integrativi e ad essi affidi l'individuazione delle specifiche caratteristiche della fattispecie tecnica che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale e mal si conciliano con il diretto contenuto di un atto legislativo. Ove vengano strettamente ad integrare, in settori squisitamente tecnici, la normativa primaria che ad essi rinvii, tali atti non si pongono come norma di dettaglio, ma, al contrario, come principio fondamentale della materia. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2012 e n. 11 del 2014; sentenze n. 41 del 2017, n. 282 del 2016 e n. 254 del 2010, secondo cui la disciplina statale che rimette a decreti ministeriali l'approvazione di talune norme tecniche per le costruzioni costituisce chiara espressione di un principio fondamentale).
L'art. 117, sesto comma, Cost. preclude allo Stato, nelle materie di legislazione concorrente, non già l'adozione di qualsivoglia atto sub-legislativo, bensì dei soli regolamenti, che sono fonti del diritto costitutive di un determinato assetto dell'ordinamento. (Precedente citato: sentenza n. 284 del 2016).