Sentenza 125/2017 (ECLI:IT:COST:2017:125)
Massima numero 41334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  05/04/2017;  Decisione del  05/04/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41331  41332  41333


Titolo
Edilizia e urbanistica - Schema di regolamento edilizio-tipo - Prevista adozione mediante accordi o intese tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potestà legislativa primaria e della potestà amministrativa assegnate dallo statuto speciale alle Province autonome in materia di urbanistica e piani regolatori - Inapplicabilità della norma censurata nei confronti degli enti territoriali ad autonomia speciale - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e) ed m), Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 8, n. 5), e 16 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 17-bis del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, il quale prescrive il raggiungimento in Conferenza unificata di accordi o intese per l'adozione di uno "schema di regolamento edilizio tipo", al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. La disposizione impugnata - che aggiunge il comma 1-sexies all'art. 4 del t.u. edilizia - non è applicabile nei confronti della ricorrente Provincia autonoma, stante la clausola di salvaguardia richiamata dall'art. 43-bis dello stesso d.l. n. 133 del 2014, la quale prevede che le norme dell'atto legislativo trovano applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. L'inapplicabilità trova, del resto, diretta conferma nel dato letterale dell'impugnato art. 17-bis che, in coerenza con la clausola di salvaguardia, non menziona le Province autonome tra i soggetti chiamati ad attuare la procedura concertativa di adozione dello schema di regolamento edilizio-tipo. Lungo tale direzione si muove anche l'intesa intervenuta nelle more del giudizio, che non soltanto riproduce la clausola di salvaguardia, ma include, tra gli enti territoriali interessati alla procedura di recepimento, le sole Regioni a statuto ordinario.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la clausola di salvaguardia svolge una "funzione di generale limite" per l'applicazione delle norme statali ove queste siano in contrasto con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione. (Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2016 e n. 241 del 2012).

Lo scrutinio sull'applicabilità o meno della disposizione impugnata alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome non incide sulla ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, ma sulla loro fondatezza: in altri termini, l'inapplicabilità della disposizione impugnata esclude la fondatezza delle questioni basate sulla violazione dei parametri statutari. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016, n. 31 del 2016 e n. 241 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 17  co. 

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 3