Sentenza 126/2017 (ECLI:IT:COST:2017:126)
Massima numero 41209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
11/04/2017; Decisione del
11/04/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Titolo
Salute (tutela della) - Competenza legislativa (concorrente) delle Regioni ordinarie - Maggiore ampiezza rispetto alla potestà legislativa (concorrente) in materia di assistenza ospedaliera statutariamente attribuita alle Province autonome - Conseguente applicabilità della clausola di favore per la forma di autonomia più ampia.
Salute (tutela della) - Competenza legislativa (concorrente) delle Regioni ordinarie - Maggiore ampiezza rispetto alla potestà legislativa (concorrente) in materia di assistenza ospedaliera statutariamente attribuita alle Province autonome - Conseguente applicabilità della clausola di favore per la forma di autonomia più ampia.
Testo
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la competenza legislativa concorrente in materia di "tutela della salute", assegnata alle Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost., è assai più ampia di quella in materia di "assistenza ospedaliera", attribuita alle Province autonome dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, con la conseguenza che - in applicazione della clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - il regime delle competenze provinciali in materia sanitaria è quello fissato dall'art. 117, terzo comma, Cost. per la materia della "tutela della salute", non venendo in rilievo le norme statutarie e di attuazione. (Precedenti citati: sentenza n. 162 del 2007, n. 134 del 2006 e n. 270 del 2005; sentenza n. 282 del 2002, secondo cui la formulazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. esprime l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la competenza legislativa concorrente in materia di "tutela della salute", assegnata alle Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost., è assai più ampia di quella in materia di "assistenza ospedaliera", attribuita alle Province autonome dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, con la conseguenza che - in applicazione della clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - il regime delle competenze provinciali in materia sanitaria è quello fissato dall'art. 117, terzo comma, Cost. per la materia della "tutela della salute", non venendo in rilievo le norme statutarie e di attuazione. (Precedenti citati: sentenza n. 162 del 2007, n. 134 del 2006 e n. 270 del 2005; sentenza n. 282 del 2002, secondo cui la formulazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. esprime l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte