Straniero - Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni - Accertamento dei redditi prodotti all'estero - Necessità di corredare l'istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente - Denunciata violazione dei principî, anche convenzionali, di uguaglianza, ragionevolezza e di accesso alla tutela giurisdizionale, nonché disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 245002).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 3, lett. c), CEDU, degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui richiedono ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, per i redditi prodotti all’estero, di corredare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la certificazione dell’autorità consolare competente. La richiesta di documentazione ulteriore a carico del cittadino extra UE ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lungi dal determinare un vulnus alla tutela giurisdizionale, è piuttosto funzionale a garantire, attraverso un dialogo, basato sul principio di leale collaborazione, fra autorità appartenenti a diversi Stati, la verifica concreta delle effettive condizioni reddituali dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, che sono le sole a giustificare l’ammissione al patrocinio gratuito. Le peculiarità che contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del cittadino giustificano, in questo senso, la deroga al criterio generale della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato, quanto alla produzione documentale di supporto; anche tenendo conto che la disciplina costituita da entrambe le disposizioni censurate prevede anche una modalità alternativa, per cui la certificazione non è prescritta sotto pena di automatica inammissibilità. Ciò esclude anche il prospettato vulnus dell’art. 3 Cost., in quanto attenua considerevolmente l’onere documentale contestato dal giudice a quo: nel rispetto del principio di eguaglianza, che giustifica discipline diverse a fronte di situazioni differenti, le disposizioni censurate impongono un adempimento che, da un lato, non si presenta come inesigibile e, dall’altro, non fa gravare sull’istante il rischio dell’impossibilità di produrre la documentazione consolare richiesta per ottenere il godimento del beneficio in parola. Né risulta fondata, infine, la censura della violazione dei principî convenzionali, in quanto le disposizioni censurate non precludono affatto di provare liberamente lo stato di non abbienza nell’ipotesi di mancata allegazione della contestata certificazione consolare, potendo il giudice, oltre ad esercitare d’ufficio i poteri di sollecitazione e accertamento, valutare in ogni caso il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, e le attività economiche eventualmente svolte, ai sensi dell’art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. (Precedenti: S. 228/2023 - mass. 45880; S. 101/2012 - mass. 36279; S. 219/1995 - mass. 21503).