Sentenza 126/2017 (ECLI:IT:COST:2017:126)
Massima numero 41211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41207  41208  41209  41210  41212


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Attività tutoriale nei corsi di formazione specifica in medicina generale - Requisiti per lo svolgimento da parte dei medici di medicina generale o dei pediatri - Anzianità di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale o provinciale di almeno sei anni - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa provinciale concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza ospedaliera e violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Riconducibilità della disposizione impugnata alla competenza provinciale primaria in materia di addestramento e formazione professionale - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2016, sostitutivo dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2002, impugnato dal Governo - in riferimento agli artt. 5 e 9, n. 10), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 117, terzo comma, Cost. - in quanto consente che il ruolo di tutore nei corsi di formazione specifica in medicina generale sia svolto da medici di medicina generale o da medici pediatri di libera scelta che siano convenzionati con il servizio sanitario da almeno sei anni, in difformità dalla normativa statale (art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 1999) che richiede il convenzionamento da almeno dieci anni. La disposizione provinciale disciplina, con riguardo ai requisiti e ai compiti dei medici tutori, la formazione specifica in medicina generale, la quale - in ragione dell'invariato suo carattere prevalentemente pratico-professionale, confermato dalla direttiva 2005/36/CE e dalla relativa normativa nazionale di attuazione (art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 206 del 2007) - continua a rientrare principalmente nella materia "addestramento e formazione professionale", attribuita dallo statuto speciale (art. 8, n. 29) alla competenza primaria delle Province autonome, non valendo in contrario che la formazione dei medici possa incidere indirettamente anche sulla "tutela della salute" di competenza provinciale concorrente (artt. 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001). Pertanto, la disciplina impugnata costituisce - sia per l'oggetto che per il fine - legittima espressione della potestà legislativa primaria provinciale in materia di "formazione professionale". (Precedenti citati: sentenze n. 406 del 2001, n. 354 del 1994 e n. 316 del 1993, sulla ascrivibilità della formazione specifica in medicina generale alla materia "addestramento e formazione professionale" anche prima della riforma del Titolo V Cost.; sentenze n. 126 del 2014 e n. 52 del 2010, secondo cui l'ambito materiale prevalente cui è ascrivibile la disposizione impugnata va desunto dal suo nucleo essenziale; sentenza n. 108 del 2012, riguardo alla incidenza indiretta della formazione dei medici su interessi appartenenti alla sfera della sanità).

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  24/05/2016  n. 10  art. 1  co. 2

legge provincia Bolzano  15/11/2002  n. 14  art. 18  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte