Sentenza 126/2017 (ECLI:IT:COST:2017:126)
Massima numero 41212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41207  41208  41209  41210  41211


Titolo
Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l'udienza - Prospettazione di motivo di impugnazione non dedotto in ricorso e riferito a parametri non indicati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Tardività e difetto di corrispondenza con quest'ultima - Inammissibilità della censura.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2016, sostitutivo dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2002, è inammissibile - per tardività e per difetto di corrispondenza con la delibera autorizzativa del ricorso - la censura formulata dal ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza e incentrata sull'assunto che la norma impugnata sarebbe illegittima anche se riconducibile alla potestà legislativa primaria provinciale in materia di "addestramento e formazione professionale", perché travalicherebbe il limite statutario del rispetto degli obblighi internazionali (in specie, derivanti dalla normativa dell'Unione europea in materia di formazione specifica in medicina generale). Si tratta infatti di un autonomo motivo di impugnazione, non tempestivamente proposto; e, in ogni caso, i parametri invocati (artt. 4 e 8, n. 29, dello statuto speciale) non sono tra quelli per cui il Consiglio dei ministri ha deliberato la proposizione del ricorso.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  24/05/2016  n. 10  art. 1  co. 2

legge provincia Bolzano  15/11/2002  n. 14  art. 18  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte