Sentenza 127/2017 (ECLI:IT:COST:2017:127)
Massima numero 41583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
12/04/2017; Decisione del
12/04/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Descrizione della fattispecie di causa - Sufficiente dimostrazione dell'applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Descrizione della fattispecie di causa - Sufficiente dimostrazione dell'applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie e conseguente incertezza sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato nella parte in cui esclude dalla c.d. depenalizzazione "cieca" i reati puniti con sole pene pecuniarie previsti dal codice penale, e specificamente il reato di cui all'art. 392 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). Benché l'ordinanza di rimessione non riporti i fatti oggetto dell'imputazione e si limiti a riferire che l'imputato è tratto a giudizio per tale reato e per quello di cui all'art. 635, comma 2, nn. 2 e 3, cod. pen. (danneggiamento), l'art. 392 cod. pen. trova comunque applicazione certa nel giudizio a quo, atteso che, qualora l'imputazione fosse concorrente, nel reato da esso previsto resterebbe assorbito, come elemento costitutivo, il danneggiamento, mentre, qualora l'imputazione fosse alternativa, il rimettente sarebbe chiamato a misurarsi con entrambe le fattispecie.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie e conseguente incertezza sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato nella parte in cui esclude dalla c.d. depenalizzazione "cieca" i reati puniti con sole pene pecuniarie previsti dal codice penale, e specificamente il reato di cui all'art. 392 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). Benché l'ordinanza di rimessione non riporti i fatti oggetto dell'imputazione e si limiti a riferire che l'imputato è tratto a giudizio per tale reato e per quello di cui all'art. 635, comma 2, nn. 2 e 3, cod. pen. (danneggiamento), l'art. 392 cod. pen. trova comunque applicazione certa nel giudizio a quo, atteso che, qualora l'imputazione fosse concorrente, nel reato da esso previsto resterebbe assorbito, come elemento costitutivo, il danneggiamento, mentre, qualora l'imputazione fosse alternativa, il rimettente sarebbe chiamato a misurarsi con entrambe le fattispecie.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte