Sentenza 127/2017 (ECLI:IT:COST:2017:127)
Massima numero 41584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
12/04/2017; Decisione del
12/04/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Rimessione di più questioni - Evidente subordinazione logica tra esse, pur se non illustrata dal rimettente - Eccezione di inammissibilità della questione subordinata - Rinvio della risposta alla soluzione della questione "principale".
Prospettazione della questione incidentale - Rimessione di più questioni - Evidente subordinazione logica tra esse, pur se non illustrata dal rimettente - Eccezione di inammissibilità della questione subordinata - Rinvio della risposta alla soluzione della questione "principale".
Testo
Benché non sia illustrato dall'ordinanza di rimessione, è di tutta evidenza il rapporto di subordinazione logica esistente tra le questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato in quanto esclude dalla c.d. depenalizzazione "cieca" il reato di cui all'art. 392 cod. pen., e quelle sollevate avverso l'art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs., nella parte in cui prevede l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative dettate per gli illeciti depenalizzati. Solo l'accoglimento delle questioni aventi ad oggetto l'art. 1, comma 3, renderebbe rilevanti quelle concernenti l'art. 8, comma 1, mentre l'eventuale inammissibilità o non fondatezza delle prime comporterebbe l'irrilevanza delle altre. Ne consegue che la risposta all'eccezione di inammissibilità rivolta alle questioni subordinate va rinviata alla soluzione delle questioni principali.
Benché non sia illustrato dall'ordinanza di rimessione, è di tutta evidenza il rapporto di subordinazione logica esistente tra le questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato in quanto esclude dalla c.d. depenalizzazione "cieca" il reato di cui all'art. 392 cod. pen., e quelle sollevate avverso l'art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs., nella parte in cui prevede l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative dettate per gli illeciti depenalizzati. Solo l'accoglimento delle questioni aventi ad oggetto l'art. 1, comma 3, renderebbe rilevanti quelle concernenti l'art. 8, comma 1, mentre l'eventuale inammissibilità o non fondatezza delle prime comporterebbe l'irrilevanza delle altre. Ne consegue che la risposta all'eccezione di inammissibilità rivolta alle questioni subordinate va rinviata alla soluzione delle questioni principali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 1
co. 3
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte