Delegazione legislativa - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Criteri di ordine generale - Identificazione dei principi e criteri direttivi della delega alla stregua del quadro normativo e della finalità ispiratrice - Maggiore discrezionalità e responsabilità del legislatore delegato in caso di incertezza sul loro significato - Valore interpretativo, seppur non vincolante, dei pareri delle commissioni parlamentari.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il contenuto della delega legislativa e dei suoi principi e criteri direttivi deve essere identificato accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano. La delega non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge di delega. Per parte sua, l'attività del delegato deve inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della delega. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2016, n. 59 del 2016, n. 146 del 2015, n. 98 del 2015 e n. 119 del 2013).
L'eventuale esistenza di oggettive incertezze nella ricostruzione del coerente significato di taluni principi e criteri direttivi della legge delega accentua la responsabilità del legislatore delegato, il quale deve procedere all'approvazione di norme che si mantengano comunque nell'alveo delle scelte di fondo operate dalla legge delega, senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa. (Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2016, n. 229 del 2014, n. 134 del 2013 e n. 272 del 2012).
Quando vi è la possibilità di scegliere fra più mezzi per realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, la soluzione adottata deve rispettare il canone della ragionevolezza, e l'esercizio del potere delegato appare coerente con la delega anche ove persegua lo scopo di prevenire eventuali contrasti o incertezze di giurisprudenza. (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 194 del 2015 e n. 237 del 2013).
Il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante e non esprime interpretazioni autentiche della legge di delega, ma costituisce pur sempre elemento che - come in generale i lavori preparatori - può contribuire alla corretta esegesi di essa. Proprio dalla mancata censura in sede parlamentare la giurisprudenza costituzionale ha già potuto argomentare come non si fosse in presenza di una violazione della legge delega. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2016, n. 47 del 2014, n. 308 del 2002, n. 193 del 2002 e n. 173 del 1981).