Reati e pene - Depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena della multa e dell'ammenda - Inapplicabilità ai reati puniti con sola pena pecuniaria previsti dal codice penale, e, in particolare, al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose - Esclusione operata dal legislatore delegato - Denunciato contrasto con i principi e criteri direttivi della delega - Insussistenza - Legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato dal Tribunale di Bari - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il secondo dei quali inconferente - nella parte in cui stabilisce che la depenalizzazione c.d. cieca dei reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda non si applica ai reati previsti dal codice penale, e specificamente a quello previsto dall'art. 392 cod. pen. Benché l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge delega n. 67 del 2014 espressamente contempli la trasformazione in illecito amministrativo di "tutti i reati" puniti con sola pena pecuniaria, la scelta di non depenalizzare quelli previsti dal codice costituisce legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale. Infatti, a fronte di elementi testuali della delega suscettibili di divergenti letture, il legislatore delegato si è assunto la responsabilità di operare una specifica scelta di "riempimento" normativo alla luce di una plausibile interpretazione del citato art. 2, ritenendo che l'estensione della clausola generale di depenalizzazione ai reati intra codicem puniti con sola pena pecuniaria sia impedita dalla presenza di alcuni di essi nell'elenco nominativo delle fattispecie da depenalizzare, e, sul piano sistematico, dalla vistosa incongruità degli effetti dell'estensione (atteso che, a fronte della mancata depenalizzazione di fattispecie contravvenzionali di minore offensività rientranti nell'elenco delle materie escluse dalla delega, verrebbero depenalizzate fattispecie delittuose intra codicem sanzionate con la sola multa o ammenda, ma inserite - come l'art. 392 cod. pen. - in un complesso normativo organicamente deputato alla tutela di beni rilevanti). È altresì significativo che il parere della competente commissione parlamentare abbia reputato l'esclusione censurata come una delle possibili scelte del legislatore delegato.
L'art. 77 Cost. è parametro inconferente rispetto alla censura di eccesso di delega, con conseguente non fondatezza della relativa questione. (Precedenti citati: sentenza n. 250 del 2016; sentenze n. 84 del 2017 e n. 44 del 2016).