Sentenza 127/2017 (ECLI:IT:COST:2017:127)
Massima numero 41588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
12/04/2017; Decisione del
12/04/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Titolo
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena della multa e dell'ammenda - Inapplicabilità ai reati puniti con sola pena pecuniaria previsti dal codice penale, e, in particolare, al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose - Denunciata discriminazione irragionevole tra fattispecie intra ed extra codicem - Censura assertiva e apodittica - Inammissibilità della questione.
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena della multa e dell'ammenda - Inapplicabilità ai reati puniti con sola pena pecuniaria previsti dal codice penale, e, in particolare, al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose - Denunciata discriminazione irragionevole tra fattispecie intra ed extra codicem - Censura assertiva e apodittica - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - perché argomentata in modo assertivo e apodittico - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato dal Tribunale di Bari, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che la depenalizzazione c.d. cieca dei reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda non si applica ai reati previsti dal codice penale, e specificamente a quello previsto dall'art. 392 cod. pen. In presenza di un significativo elemento di differenziazione tra le fattispecie di reato, costituito dall'essere queste inserite, o meno, nel sistema del codice penale, la mera allegazione dell'irragionevolezza del diverso trattamento di fattispecie solo asseritamente omogenee non è sufficiente a consentire l'accesso allo scrutinio di merito. (Precedente citato: sentenza n. 219 del 2016, sull'inammissibilità della questione in assenza di adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni di contrasto con il parametro evocato).
È dichiarata inammissibile - perché argomentata in modo assertivo e apodittico - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato dal Tribunale di Bari, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che la depenalizzazione c.d. cieca dei reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda non si applica ai reati previsti dal codice penale, e specificamente a quello previsto dall'art. 392 cod. pen. In presenza di un significativo elemento di differenziazione tra le fattispecie di reato, costituito dall'essere queste inserite, o meno, nel sistema del codice penale, la mera allegazione dell'irragionevolezza del diverso trattamento di fattispecie solo asseritamente omogenee non è sufficiente a consentire l'accesso allo scrutinio di merito. (Precedente citato: sentenza n. 219 del 2016, sull'inammissibilità della questione in assenza di adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni di contrasto con il parametro evocato).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte