Sentenza 127/2017 (ECLI:IT:COST:2017:127)
Massima numero 41589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
12/04/2017; Decisione del
12/04/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Titolo
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena della multa e dell'ammenda - Applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste per gli illeciti depenalizzati - Denunciato contrasto con il principio di legalità e con la legge di delega - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena della multa e dell'ammenda - Applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste per gli illeciti depenalizzati - Denunciato contrasto con il principio di legalità e con la legge di delega - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato dal Tribunale di Bari - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 76 e 77 Cost. - nella parte in cui, nel depenalizzare, con contestuale trasformazione in illeciti amministrativi, i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, stabilisce che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il rimettente non deve fare applicazione della norma censurata, in quanto l'avvenuto rigetto delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del medesimo d.lgs., nella parte in cui esclude la depenalizzazione (in particolare) dell'art. 392 cod. pen., comporta che il giudizio a quo non verte su un caso di depenalizzazione.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato dal Tribunale di Bari - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 76 e 77 Cost. - nella parte in cui, nel depenalizzare, con contestuale trasformazione in illeciti amministrativi, i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, stabilisce che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il rimettente non deve fare applicazione della norma censurata, in quanto l'avvenuto rigetto delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del medesimo d.lgs., nella parte in cui esclude la depenalizzazione (in particolare) dell'art. 392 cod. pen., comporta che il giudizio a quo non verte su un caso di depenalizzazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte