Sentenza 110/2024 (ECLI:IT:COST:2024:110)
Massima numero 46233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  11/04/2024;  Decisione del  11/04/2024
Deposito del 25/06/2024; Pubblicazione in G. U. 26/06/2024
Massime associate alla pronuncia:  46231  46232  46234  46241


Titolo
Straniero – Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea – Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni – Accertamento dei redditi prodotti all’estero – Necessità di corredare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente - Applicabilità allo straniero detenuto – Denunciata violazione dei principî, anche convenzionali, di uguaglianza, ragionevolezza e di accesso alla tutela giurisdizionale, nonché disparità di trattamento – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245002).

Testo

Sono dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lett. c), CEDU, degli artt. 94, comma 3, 112, comma 1, lett. c), e 114, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui, nelle ipotesi di cui all’art. 79, comma 2, dello stesso decreto, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato stabiliscono le conseguenze della mancata presentazione di certificazione consolare che attesti i redditi prodotti all’estero anche per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che siano detenuti. Le disposizioni censurate presuppongono la condizione di soggetto detenuto da parte dello straniero richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mentre nel giudizio a quo l’istante era stato rimesso in libertà all’esito dell’udienza di convalida, nel corso della quale era stata fatta riserva di presentazione dell’istanza. Né è possibile applicare l’art. 109 del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce alla decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (di cui agli artt. 107 e 108 del d.P.R. n. 115 del 2002), mentre non attiene alle condizioni personali di colui che presenta la domanda. In ogni caso, tale disposizione presuppone l’avvenuta ammissione dell’istante al beneficio sulla quale il giudice a quo non ha ancora deciso, ostandovi proprio la prospettata condizione dell’assenza della certificazione consolare.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2022  n. 115  art. 94  co. 3

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2022  n. 115  art. 112  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2022  n. 115  art. 114  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  par. 3