Ordinanza 129/2017 (ECLI:IT:COST:2017:129)
Massima numero 40435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  21/02/2017;  Decisione del  21/02/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Remunerazione del servizio - Misura dell'aggio percentuale addebitabile al contribuente - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva, nonché dei principi di buon andamento, di imparzialità e di trasparenza della PA - Omessa identificazione della norma oggetto, carente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per una pluralità di concomitanti ragioni, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008 (conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009), censurato dalle Commissioni tributarie provinciali di Cagliari, di Milano e di Roma - in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - nella parte in cui addebita l'aggio di riscossione in misura correlata al valore della lite e ne calcola l'entità nella misura fissa del 9 per cento per i contribuenti che non effettuano il pagamento dell'imposta nei sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. L'ordinanza di rimessione della CTP di Cagliari non consente, anche per la carente descrizione della fattispecie concreta, di identificare precisamente la norma oggetto di censura, in quanto denuncia la variabilità dell'aggio su base territoriale, che era prevista dall'art. 17 come modificato dal d.l. n. 262 del 2006, ma contraddittoriamente fa riferimento, nell'iter argomentativo, alla misura di aggio unica sul territorio nazionale, introdotta dall'art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, ciò che si riverbera sulla rilevanza della questione, impedendo di valutare la necessità di applicazione della norma censurata. Le ordinanze delle CTP di Roma e di Milano sono carenti nella descrizione della vicenda cui rispettivamente si riferiscono, in quanto non indicano una serie di elementi indispensabili per valutare quale versione del censurato art. 17 (che ha subìto diversi interventi normativi) debba trovare applicazione ratione temporis nei giudizi a quibus, ciò che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza. Sotto diverso profilo, è altresì carente la motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate dalle CTP di Cagliari e di Roma, l'una avendo omesso di esaminare i motivi di impugnazione dedotti dal contribuente a sostegno della asserita illegittimità della cartella di pagamento; l'altra avendone affermato apoditticamente l'infondatezza, senza offrire argomentazione al riguardo. (Precedenti citati: ordinanza n. 312 del 2012, sull'inammissibilità della questione quando non sia possibile individuare la norma censurata; ordinanza n. 147 del 2015, sulla necessità di adeguata esposizione di tutti gli elementi essenziali del caso ai fini dell'individuazione della versione dell'art. 17 applicabile ratione temporis).

Per costante giurisprudenza, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie [oggetto del giudizio a quo] si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza che induce alla declaratoria di inammissibilità della questione. (Precedenti citati: ordinanze n. 177 del 2016, n. 118 del 2016 e n. 147 del 2015).

La mancata illustrazione delle ragioni di infondatezza dei motivi di ricorso - spiegati in via principale nel giudizio a quo ed aventi pregiudizialità logica - è causa di manifesta inammissibilità della questione sollevata. (Precedenti citati: ordinanze n. 158 del 2013, n. 73 del 2011, n. 96 del 2010 e n. 22 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  13/04/1999  n. 112  art. 17  co. 1

decreto-legge  29/11/2008  n. 185  art. 32  co. 1

legge  28/01/2009  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte