Sentenza 132/2017 (ECLI:IT:COST:2017:132)
Massima numero 40692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
21/03/2017; Decisione del
21/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:
40693
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Molise - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM) - Conferimento ad essa di funzioni amministrative regionali in materia di ambiente, di energia, di inquinamento atmosferico e di impianti termici - Lesione dell'autonomia dell'Agenzia - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione Molise - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM) - Conferimento ad essa di funzioni amministrative regionali in materia di ambiente, di energia, di inquinamento atmosferico e di impianti termici - Lesione dell'autonomia dell'Agenzia - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 16 della legge reg. Molise n. 4 del 2016, che attribuisce all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Molise le funzioni amministrative regionali in materia di ambiente, di energia, di inquinamento atmosferico e di impianti termici. La disciplina statale dei controlli ambientali - delineata dal d.l. n. 496 del 1993 e dalla legge n. 132 del 2016 - segue principi che vedono enucleate le funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e controllo, da tenere separate dall'amministrazione attiva e da esercitare ai distinti livelli, statale e provinciale (o regionale), mediante apposite agenzie, dotate di autonomia. La disposizione impugnata dal Governo si discosta radicalmente da tale principio fondamentale e compromette quell'autonomia che costituisce requisito qualificante della singola agenzia come del sistema di protezione ambientale in generale, poiché - in aggiunta alle attività tecnico-scientifiche di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale - conferisce all'ARPAM funzioni di amministrazione attiva, le quali, essendo espressione di discrezionalità amministrativa in senso proprio, comportano una ponderazione degli interessi coinvolti e sono quindi soggette alle direttive degli organi rappresentativi titolari della "politica" ambientale. (Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 16 della legge reg. Molise n. 4 del 2016, che attribuisce all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Molise le funzioni amministrative regionali in materia di ambiente, di energia, di inquinamento atmosferico e di impianti termici. La disciplina statale dei controlli ambientali - delineata dal d.l. n. 496 del 1993 e dalla legge n. 132 del 2016 - segue principi che vedono enucleate le funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e controllo, da tenere separate dall'amministrazione attiva e da esercitare ai distinti livelli, statale e provinciale (o regionale), mediante apposite agenzie, dotate di autonomia. La disposizione impugnata dal Governo si discosta radicalmente da tale principio fondamentale e compromette quell'autonomia che costituisce requisito qualificante della singola agenzia come del sistema di protezione ambientale in generale, poiché - in aggiunta alle attività tecnico-scientifiche di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale - conferisce all'ARPAM funzioni di amministrazione attiva, le quali, essendo espressione di discrezionalità amministrativa in senso proprio, comportano una ponderazione degli interessi coinvolti e sono quindi soggette alle direttive degli organi rappresentativi titolari della "politica" ambientale. (Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
04/05/2016
n. 4
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte