Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Circolazione stradale - Norme della Regione Siciliana - Obbligo per i Comuni che hanno istituito zone a traffico limitato (ZTL) di approvare appositi regolamenti e individuazione dei relativi contenuti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Norme della Regione Siciliana - Obbligo per i Comuni che hanno istituito zone a traffico limitato (ZTL) di approvare appositi regolamenti e individuazione dei relativi contenuti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per prospettazione generica delle relative censure - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
È dichiarata inammissibile - per prospettazione generica delle relative censure - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
17/03/2016
n. 3
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte