Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  41058  41059  41060  41061  41062  41063  41064  41065  41066  41067  41068  41069  41070  41071  41072  41073  41074  41075


Titolo
Circolazione stradale - Norme della Regione Siciliana - Obbligo per i Comuni che hanno istituito zone a traffico limitato (ZTL) di approvare appositi regolamenti e individuazione dei relativi contenuti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per prospettazione generica delle relative censure - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  17/03/2016  n. 3  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte