Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Circolazione stradale - Norme della Regione Siciliana - Obbligo per i Comuni che hanno istituito zone a traffico limitato (ZTL) di approvare appositi regolamenti e indicazione dei relativi contenuti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Riconducibilità della disposizione impugnata alla competenza primaria siciliana in materia di regime degli enti locali - Non fondatezza della questione.
Circolazione stradale - Norme della Regione Siciliana - Obbligo per i Comuni che hanno istituito zone a traffico limitato (ZTL) di approvare appositi regolamenti e indicazione dei relativi contenuti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Riconducibilità della disposizione impugnata alla competenza primaria siciliana in materia di regime degli enti locali - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale impone ai Comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) di approvare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, un regolamento e ne indica alcuni contenuti (quali tariffe, riduzioni, casi di gratuità, agevolazioni, regime delle sanzioni da applicare in base al codice della strada, misure di incentivazione all'uso dei mezzi pubblici e lotta all'inquinamento). La disposizione impugnata non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in quanto l'individuazione regionale di ambiti di esercizio della potestà regolamentare comunale incide sul riparto delle attribuzioni fra gli organi comunali e rientra quindi nella competenza primaria regionale nella materia "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative" di cui all'art. 14, lett. o), dello statuto speciale, mentre le indicazioni date dalla legge regionale in merito al contenuto dei regolamenti costituiscono misure minime, e come tali non esonerano i Comuni dal rispetto della disciplina statale che impinge profili di ordine pubblico e sicurezza e di tutela dell'ambiente. In questa prospettiva, i provvedimenti amministrativi attuativi dei Comuni potranno essere vagliati in sede giurisdizionale quanto alla loro conformità alla normativa statale.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale impone ai Comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) di approvare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, un regolamento e ne indica alcuni contenuti (quali tariffe, riduzioni, casi di gratuità, agevolazioni, regime delle sanzioni da applicare in base al codice della strada, misure di incentivazione all'uso dei mezzi pubblici e lotta all'inquinamento). La disposizione impugnata non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in quanto l'individuazione regionale di ambiti di esercizio della potestà regolamentare comunale incide sul riparto delle attribuzioni fra gli organi comunali e rientra quindi nella competenza primaria regionale nella materia "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative" di cui all'art. 14, lett. o), dello statuto speciale, mentre le indicazioni date dalla legge regionale in merito al contenuto dei regolamenti costituiscono misure minime, e come tali non esonerano i Comuni dal rispetto della disciplina statale che impinge profili di ordine pubblico e sicurezza e di tutela dell'ambiente. In questa prospettiva, i provvedimenti amministrativi attuativi dei Comuni potranno essere vagliati in sede giurisdizionale quanto alla loro conformità alla normativa statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
17/03/2016
n. 3
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte