Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Oggetto del giudizio - Disposizione legislativa abrogata nelle more del giudizio in via principale - Permanenza della previsione censurata nella normativa sopravvenuta - Trasferimento della questione di legittimità costituzionale.
Oggetto del giudizio - Disposizione legislativa abrogata nelle more del giudizio in via principale - Permanenza della previsione censurata nella normativa sopravvenuta - Trasferimento della questione di legittimità costituzionale.
Testo
La questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 27, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 deve essere trasferita sul sopravvenuto art. 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016, giacché tale articolo - pur abrogando la disposizione impugnata - contiene anch'esso la previsione (differimento al 31 dicembre 2018 del termine per le finalità volte al superamento del precariato) impugnata dal Governo.
La questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 27, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 deve essere trasferita sul sopravvenuto art. 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016, giacché tale articolo - pur abrogando la disposizione impugnata - contiene anch'esso la previsione (differimento al 31 dicembre 2018 del termine per le finalità volte al superamento del precariato) impugnata dal Governo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
17/03/2016
n. 3
art. 27
co. 9
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte