Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato - Differimento del relativo termine fino al 31 dicembre 2018 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento - Omessa indicazione del parametro costituzionale e ricostruzione parziale del quadro normativo - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato - Differimento del relativo termine fino al 31 dicembre 2018 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento - Omessa indicazione del parametro costituzionale e ricostruzione parziale del quadro normativo - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per omessa indicazione del parametro costituzionale e ricostruzione parziale del quadro normativo statale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 (modificativo del comma 4 dell'art. 32 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014) - trasferita sul testo vigente dell'art. 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 - promossa dal Governo in riferimento ai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del d.l. n. 101 del 2013 (conv., con modif., nella legge n. 125 del 2013). Nel censurare il differimento al 31 dicembre 2018 del termine entro cui, nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il ricorrente - oltre a non indicare il parametro costituzionale che sarebbe leso - si limita a confrontare la norma regionale con il d.l. n. 101 del 2013 (che fissa il termine per la proroga dei suddetti contratti al 31 dicembre 2016), senza considerare la successiva legge n. 190 del 2014, il cui art. 1, comma 426, peraltro, prevede lo stesso termine indicato dalla legge regionale impugnata.
È dichiarata inammissibile, per omessa indicazione del parametro costituzionale e ricostruzione parziale del quadro normativo statale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 (modificativo del comma 4 dell'art. 32 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014) - trasferita sul testo vigente dell'art. 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 - promossa dal Governo in riferimento ai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del d.l. n. 101 del 2013 (conv., con modif., nella legge n. 125 del 2013). Nel censurare il differimento al 31 dicembre 2018 del termine entro cui, nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il ricorrente - oltre a non indicare il parametro costituzionale che sarebbe leso - si limita a confrontare la norma regionale con il d.l. n. 101 del 2013 (che fissa il termine per la proroga dei suddetti contratti al 31 dicembre 2016), senza considerare la successiva legge n. 190 del 2014, il cui art. 1, comma 426, peraltro, prevede lo stesso termine indicato dalla legge regionale impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
17/03/2016
n. 3
art. 27
co. 9
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/08/2013
n. 101
art. 4
co. 9
decreto legge 31/08/2013
n. 101
art. 4
co. 9 bis
legge 30/10/2015
n. 125
art.