Straniero - Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni - Accertamento dei redditi prodotti all'estero - Necessità di corredare l'istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente - Applicabilità allo straniero non detenuto - Denunciata violazione dei principî, anche convenzionali, di uguaglianza, ragionevolezza e di accesso alla tutela giurisdizionale, nonché disparità di trattamento - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245002).
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza e assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lett. c), CEDU, del combinato disposto degli artt. 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lett. c), e 114, comma 1, del d.P.R n. 115 del 2002, nella parte in cui, nelle ipotesi di cui all’art. 79, comma 2, dello stesso decreto, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stabiliscono le conseguenze della mancata presentazione di certificazione consolare che attesti i redditi prodotti all’estero anche per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che non siano detenuti. Ferma restando l’ammissibilità di una tecnica argomentativa di presentare le censure di legittimità costituzionale in via subordinata, la prima questione subordinata (in riferimento alle disposizioni diverse dall’art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002), oltre a presentare il difetto di rilevanza in ragione dello stato dello straniero nel giudizio a quo – ove era stato rimesso in libertà e non più detenuto, condizione cui invece si riferiscono le prescrizioni normative – è priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Né il rimettente ha adeguatamente illustrato le argomentazioni necessarie a differenziare tale questione da quella principale, alla luce della sostanziale identità dei parametri costituzionali e convenzionali evocati. (Precedente: S. 188/2023).