Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  41057  41058  41059  41060  41062  41063  41064  41065  41066  41067  41068  41069  41070  41071  41072  41073  41074  41075


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato - Differimento del relativo termine fino al 31 dicembre 2018 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 (modificativo del comma 4 dell'art. 32 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014), trasferita sul testo vigente dell'art. 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. Il censurato differimento al 31 dicembre 2018 del termine entro cui, nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non viola il principio di copertura finanziaria, atteso che l'art. 3, comma 12, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 ha destinato specifiche risorse per la proroga dei contratti per il biennio 2017-2018 e sulla adeguatezza delle stesse il ricorrente non ha formulato specifiche osservazioni.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  17/03/2016  n. 3  art. 27  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte