Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  41057  41058  41059  41060  41061  41063  41064  41065  41066  41067  41068  41069  41070  41071  41072  41073  41074  41075


Titolo
Imposte e tasse - Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) - Finalità ambientali - Natura.

Testo
L'istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (art. 3 della legge n. 549 del 1995) risponde a finalità ambientali (favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, la bonifica di siti contaminati e il recupero di aree degradate), rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 119, secondo comma, Cost. Detto tributo va quindi considerato statale, e non già "proprio" della Regione, senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle Regioni, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale. (Precedenti citati: sentenze n. 412 del 2006, n. 397 del 2005 e n. 335 del 2005).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte