Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) - Riduzione generalizzata per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) - Riduzione generalizzata per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 34, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, che introduce una riduzione generalizzata del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi dal 1° gennaio 2017 per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili. La disposizione impugnata dal Governo è in contrasto con l'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dalla legge n. 221 del 2015, il quale prevede la riduzione del tributo solo per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio. (Precedente citato: sentenza n. 85 del 2017).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 34, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, che introduce una riduzione generalizzata del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi dal 1° gennaio 2017 per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili. La disposizione impugnata dal Governo è in contrasto con l'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dalla legge n. 221 del 2015, il quale prevede la riduzione del tributo solo per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio. (Precedente citato: sentenza n. 85 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
17/03/2016
n. 3
art. 34
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 40