Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  41057  41058  41059  41060  41061  41062  41063  41064  41066  41067  41068  41069  41070  41071  41072  41073  41074  41075


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) - Riduzione generalizzata per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 34, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, che introduce una riduzione generalizzata del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi dal 1° gennaio 2017 per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili. La disposizione impugnata dal Governo è in contrasto con l'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dalla legge n. 221 del 2015, il quale prevede la riduzione del tributo solo per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio. (Precedente citato: sentenza n. 85 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  17/03/2016  n. 3  art. 34  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3    co. 40