Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi - Addizionale per il mancato raggiungimento della percentuale del 65 per cento di raccolta differenziata - Previsione di deroghe alla sua applicazione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi - Addizionale per il mancato raggiungimento della percentuale del 65 per cento di raccolta differenziata - Previsione di deroghe alla sua applicazione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 34, comma 12, terzo periodo, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, secondo cui l'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, prevista dal comma 4 dello stesso articolo in caso di mancato raggiungimento della percentuale del 65 per cento di raccolta differenziata, non si applica ai Comuni che nell'ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il 35 per cento di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'art. 205, commi 3 e 3-septies, del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali prevedono l'esclusione dell'addizionale in presenza di puntuali e diverse condizioni.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 34, comma 12, terzo periodo, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, secondo cui l'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, prevista dal comma 4 dello stesso articolo in caso di mancato raggiungimento della percentuale del 65 per cento di raccolta differenziata, non si applica ai Comuni che nell'ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il 35 per cento di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'art. 205, commi 3 e 3-septies, del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali prevedono l'esclusione dell'addizionale in presenza di puntuali e diverse condizioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
17/03/2016
n. 3
art. 34
co. 12
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 205
co. 3
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 205
co. 3 septies