Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  41057  41058  41059  41060  41061  41062  41063  41064  41065  41066  41068  41069  41070  41071  41072  41073  41074  41075


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi - Destinazione temporanea e pro quota del relativo gettito ai Comuni, anziché ad apposito fondo del bilancio della Regione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 34, comma 13, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, che modifica la destinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, indirizzandone una quota ai Comuni, per i primi tre anni di applicazione della legge regionale. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'art. 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'art. 34, comma 2, della legge n. 221 del 2015, che, nell'escludere la destinazione alle Province del gettito derivante dal tributo, ha stabilito che esso affluisce in un apposito fondo del bilancio della Regione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  17/03/2016  n. 3  art. 34  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3    co. 27