Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Accisa sui carburanti - Obbligo di installazione di dispositivi di misurazione in fase di erogazione - Imposizione ai soggetti distributori, non tenuti alla liquidazione dell'imposta - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Accisa sui carburanti - Obbligo di installazione di dispositivi di misurazione in fase di erogazione - Imposizione ai soggetti distributori, non tenuti alla liquidazione dell'imposta - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 49, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, che, nel disciplinare l'imposizione dei prodotti energetici, pone a carico delle aziende distributrici di carburante, nonché degli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio della Regione, l'obbligo di installare un dispositivo di misurazione della temperatura e della pressione del carburante in fase di erogazione, tale da permettere l'esatta quantizzazione del prezzo del prodotto venduto. La norma impugnata dal Governo, prevedendo la misurazione della temperatura e pressione a carico di soggetti che non sono obbligati ai fini dell'accisa, da una parte - in contrasto con la potestà legislativa statale in materia di sistema tributario e contabile - ingenera l'erroneo convincimento che anche tali soggetti siano tenuti alla liquidazione dell'imposta (mentre trattasi di soggetti detentori di prodotto che ha già assolto l'imposta), dall'altra - in contrasto con la potestà legislativa statale in materia tutela della concorrenza - accolla ad essi un onere amministrativo ingiustificato e lesivo della par condicio e quindi della concorrenza.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 49, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, che, nel disciplinare l'imposizione dei prodotti energetici, pone a carico delle aziende distributrici di carburante, nonché degli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio della Regione, l'obbligo di installare un dispositivo di misurazione della temperatura e della pressione del carburante in fase di erogazione, tale da permettere l'esatta quantizzazione del prezzo del prodotto venduto. La norma impugnata dal Governo, prevedendo la misurazione della temperatura e pressione a carico di soggetti che non sono obbligati ai fini dell'accisa, da una parte - in contrasto con la potestà legislativa statale in materia di sistema tributario e contabile - ingenera l'erroneo convincimento che anche tali soggetti siano tenuti alla liquidazione dell'imposta (mentre trattasi di soggetti detentori di prodotto che ha già assolto l'imposta), dall'altra - in contrasto con la potestà legislativa statale in materia tutela della concorrenza - accolla ad essi un onere amministrativo ingiustificato e lesivo della par condicio e quindi della concorrenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
17/03/2016
n. 3
art. 49
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte