Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Accisa sui carburanti - Divieto ai titolari di depositi commerciali di esercitare attività di immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi - Riferimento ai depositi di "oli minerali", anziché di "prodotti energetici" - Contrasto con la normativa comunitaria relativa ai prodotti sottoposti ad accisa - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione.
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Accisa sui carburanti - Divieto ai titolari di depositi commerciali di esercitare attività di immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi - Riferimento ai depositi di "oli minerali", anziché di "prodotti energetici" - Contrasto con la normativa comunitaria relativa ai prodotti sottoposti ad accisa - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo nei sensi di cui in motivazione - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 49, comma 7, primo periodo, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016. In relazione alle implicazioni in tema di accisa, il divieto di immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi, imposto dalla disposizione regionale impugnata ai titolari di depositi commerciali di "oli minerali", deve intendersi riferito ai depositi commerciali di "prodotti energetici", atteso che la direttiva 2003/96/CE (recepita in Italia dal d.lgs. n. 26 del 2007), nel ristrutturare il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha sostituito, per i prodotti sottoposti ad accisa, la categoria "oli minerali" con quella, più estesa, di "prodotti energetici".
È dichiarato costituzionalmente illegittimo nei sensi di cui in motivazione - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 49, comma 7, primo periodo, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016. In relazione alle implicazioni in tema di accisa, il divieto di immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi, imposto dalla disposizione regionale impugnata ai titolari di depositi commerciali di "oli minerali", deve intendersi riferito ai depositi commerciali di "prodotti energetici", atteso che la direttiva 2003/96/CE (recepita in Italia dal d.lgs. n. 26 del 2007), nel ristrutturare il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha sostituito, per i prodotti sottoposti ad accisa, la categoria "oli minerali" con quella, più estesa, di "prodotti energetici".
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
17/03/2016
n. 3
art. 49
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte