Sentenza 110/2024 (ECLI:IT:COST:2024:110)
Massima numero 46241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  11/04/2024;  Decisione del  11/04/2024
Deposito del 25/06/2024; Pubblicazione in G. U. 26/06/2024
Massime associate alla pronuncia:  46231  46232  46233  46234


Titolo
Straniero - Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni - Accertamento dei redditi prodotti all'estero - Necessità di corredare l'istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente - Applicabilità agli stranieri residenti in Italia o che lo siano nell'ultimo anno per il quale sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245002).

Testo

È dichiarata inammissibile, tanto sotto il profilo della rilevanza quanto sotto quello della non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze in via ulteriormente gradata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui richiede la certificazione consolare anche al cittadino extracomunitario residente in Italia o che lo sia «già nell’ultimo anno per il quale sia maturato l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale». L’ordinanza presenta un’argomentazione non sufficientemente chiara: da un lato, essa si pone in contrasto con le stesse premesse da cui muove il giudice a quo sulla base delle risultanze dei verbali della polizia giudiziaria, che lo straniero è «senza fissa dimora, […] privo di fonti di reddito lecite», così che pare inverosimile che quest’ultimo, pur trovandosi da oltre un anno in Italia, possa aver maturato l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale; dall’altro lato, non è chiaro se il rimettente ritenga sufficiente, per l’omissione della certificazione, il requisito della residenza ultrannuale in Italia, ovvero anche la condizione di avervi prodotto redditi.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2022  n. 115  art. 79  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte