Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Imposte e tasse - Tassa di circolazione automobilistica - Ascrivibilità alla competenza esclusiva dello Stato - Conseguenti limiti al potere di variazione regionale.
Imposte e tasse - Tassa di circolazione automobilistica - Ascrivibilità alla competenza esclusiva dello Stato - Conseguenti limiti al potere di variazione regionale.
Testo
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la c.d. tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della Regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore statale ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non può disporre esenzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016 e n. 199 del 2016).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la c.d. tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della Regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore statale ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non può disporre esenzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016 e n. 199 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte