Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tassa di circolazione automobilistica - Assoggettamento dei veicoli ultratrentennali a tassa forfettaria in caso di utilizzazione, a condizione che siano iscritti nei registri degli enti certificatori - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tassa di circolazione automobilistica - Assoggettamento dei veicoli ultratrentennali a tassa forfettaria in caso di utilizzazione, a condizione che siano iscritti nei registri degli enti certificatori - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 50, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, secondo cui i veicoli appartenenti a proprietari residenti in Sicilia, iscritti nei registri degli enti certificatori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono aggettatati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua. Posto che la disciplina statale di riferimento (art. 63, commi 1 e 4, della legge n. 342 del 2000) prevede l'esclusione della tassa per i veicoli ultratrentennali, salvo quelli adibiti ad uso professionale, e l'assoggettamento, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua, senza ulteriori condizioni, la norma regionale impugnata dal Governo si pone in contrasto con essa, in quanto, da un lato, non fa riferimento all'esenzione, e, dall'altro, subordina il pagamento della tassa, non solo al superamento dei trenta anni, ma anche all'iscrizione in specifici registri.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 50, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, secondo cui i veicoli appartenenti a proprietari residenti in Sicilia, iscritti nei registri degli enti certificatori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono aggettatati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua. Posto che la disciplina statale di riferimento (art. 63, commi 1 e 4, della legge n. 342 del 2000) prevede l'esclusione della tassa per i veicoli ultratrentennali, salvo quelli adibiti ad uso professionale, e l'assoggettamento, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua, senza ulteriori condizioni, la norma regionale impugnata dal Governo si pone in contrasto con essa, in quanto, da un lato, non fa riferimento all'esenzione, e, dall'altro, subordina il pagamento della tassa, non solo al superamento dei trenta anni, ma anche all'iscrizione in specifici registri.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
17/03/2016
n. 3
art. 50
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 21/11/2000
n. 342
art. 63
co. 1
legge 21/11/2000
n. 342
art. 63
co. 4