Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tassa di circolazione automobilistica - Introduzione, in luogo d'essa, di una tassa automobilistica forfettaria per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico "ultraventennali" - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tassa di circolazione automobilistica - Introduzione, in luogo d'essa, di una tassa automobilistica forfettaria per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico "ultraventennali" - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 50, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale introduce una tassa automobilistica forfettaria per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico che hanno compiuto venti anni dalla costruzione. La norma impugnata dal Governo è in contrasto con la normativa statale, che, a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, disposta dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, assoggetta i veicoli "ultraventennali" alla tassazione nelle misure ordinarie.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 50, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale introduce una tassa automobilistica forfettaria per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico che hanno compiuto venti anni dalla costruzione. La norma impugnata dal Governo è in contrasto con la normativa statale, che, a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, disposta dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, assoggetta i veicoli "ultraventennali" alla tassazione nelle misure ordinarie.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
17/03/2016
n. 3
art. 50
co. 2
legge della Regione siciliana
17/03/2016
n. 3
art. 50
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 21/11/2000
n. 342
art. 63
co. 2
legge 21/11/2000
n. 342
art. 63
co. 3
legge 23/12/2014
n. 190
art. 1
co. 666