Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  41057  41058  41059  41060  41061  41062  41063  41064  41065  41066  41067  41068  41069  41070  41071  41072  41074  41075


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tassa di circolazione automobilistica - Introduzione, in luogo d'essa, di una tassa automobilistica forfettaria per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico "ultraventennali" - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 50, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale introduce una tassa automobilistica forfettaria per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico che hanno compiuto venti anni dalla costruzione. La norma impugnata dal Governo è in contrasto con la normativa statale, che, a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, disposta dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, assoggetta i veicoli "ultraventennali" alla tassazione nelle misure ordinarie.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  17/03/2016  n. 3  art. 50  co. 2

legge della Regione siciliana  17/03/2016  n. 3  art. 50  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  21/11/2000  n. 342  art. 63    co. 2  

legge  21/11/2000  n. 342  art. 63    co. 3  

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1    co. 666