Sentenza 133/2017 (ECLI:IT:COST:2017:133)
Massima numero 41074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  41057  41058  41059  41060  41061  41062  41063  41064  41065  41066  41067  41068  41069  41070  41071  41072  41073  41075


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tassa di circolazione automobilistica - Esenzione a favore di una serie di veicoli - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dei principi statali di coordinamento del sistema tributario - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 50, comma 6, della legge Reg. siciliana n. 3 del 2016. La disposizione impugnata dal Governo è in contrasto con la normativa statale, in quanto concede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ad una serie di veicoli più ampia di quella prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 39 del 1953.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  17/03/2016  n. 3  art. 50  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  05/02/1953  n. 39  art. 17