Sentenza 134/2017 (ECLI:IT:COST:2017:134)
Massima numero 41294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
04/04/2017; Decisione del
04/04/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Riproposizione di questione già dichiarata inammissibile per lacune motivazionali dell'atto introduttivo - Insussistenza di tali carenze nella nuova ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione.
Prospettazione della questione incidentale - Riproposizione di questione già dichiarata inammissibile per lacune motivazionali dell'atto introduttivo - Insussistenza di tali carenze nella nuova ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione.
Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, atteso che la relativa ordinanza di rimessione non è affetta dalle carenze che hanno indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 241 del 2014, a dichiarare inammissibile per difetto di motivazione analoga questione precedentemente sollevata dallo stesso Consiglio di Stato [nel medesimo procedimento e grado di giudizio].
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, atteso che la relativa ordinanza di rimessione non è affetta dalle carenze che hanno indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 241 del 2014, a dichiarare inammissibile per difetto di motivazione analoga questione precedentemente sollevata dallo stesso Consiglio di Stato [nel medesimo procedimento e grado di giudizio].
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 271
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte