Sentenza 134/2017 (ECLI:IT:COST:2017:134)
Massima numero 41294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  04/04/2017;  Decisione del  04/04/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  41293  41295  41296  41297


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Riproposizione di questione già dichiarata inammissibile per lacune motivazionali dell'atto introduttivo - Insussistenza di tali carenze nella nuova ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione.

Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, atteso che la relativa ordinanza di rimessione non è affetta dalle carenze che hanno indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 241 del 2014, a dichiarare inammissibile per difetto di motivazione analoga questione precedentemente sollevata dallo stesso Consiglio di Stato [nel medesimo procedimento e grado di giudizio].

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 271  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte