Sentenza 134/2017 (ECLI:IT:COST:2017:134)
Massima numero 41295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
04/04/2017; Decisione del
04/04/2017
Deposito del 07/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Enti locali - Distacco temporaneo di personale degli enti locali - Possibilità a beneficio di associazioni di enti locali nominativamente indicate (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, CISPEL), anziché delle associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative" - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Enti locali - Distacco temporaneo di personale degli enti locali - Possibilità a beneficio di associazioni di enti locali nominativamente indicate (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, CISPEL), anziché delle associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative" - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede la possibilità, per enti locali, loro aziende e associazioni di Comuni, di disporre il distacco di proprio personale presso le associazioni di enti locali ivi nominativamente indicate ("organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni"), anziché presso le associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative". Da un lato, la norma censurata è espressione di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore, al fine di garantire, attraverso la messa a disposizione di personale a spese dell'ente distaccante, un sostegno all'attività delle indicate associazioni, ritenute particolarmente rappresentative; d'altro lato, l'estensione della possibilità di distacco di personale a favore delle associazioni "maggiormente rappresentative" degli enti locali non contemplate dalla medesima norma potrebbe ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto, lo esigesse la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis. Nella specie, non può essere disconosciuta l'eterogeneità delle discipline addotte quali tertia comparationis, attinenti, l'una, alla materia sindacale e, in particolare, al criterio di selezione della "maggiore rappresentatività", enucleato dalla giurisprudenza costituzionale in rapporto alla specificità - di diretta matrice costituzionale - della regolamentazione delle organizzazioni sindacali e, l'altra, alla particolare materia della riscossione dei contributi associativi da parte delle associazioni degli enti locali. (Precedenti citati: sentenza n. 231 del 2013, sul criterio della "maggiore rappresentatività" delle associazioni sindacali; sentenze n. 290 del 2010 e n. 431 del 1997, ordinanza n. 398 del 2001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede la possibilità, per enti locali, loro aziende e associazioni di Comuni, di disporre il distacco di proprio personale presso le associazioni di enti locali ivi nominativamente indicate ("organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni"), anziché presso le associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative". Da un lato, la norma censurata è espressione di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore, al fine di garantire, attraverso la messa a disposizione di personale a spese dell'ente distaccante, un sostegno all'attività delle indicate associazioni, ritenute particolarmente rappresentative; d'altro lato, l'estensione della possibilità di distacco di personale a favore delle associazioni "maggiormente rappresentative" degli enti locali non contemplate dalla medesima norma potrebbe ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto, lo esigesse la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis. Nella specie, non può essere disconosciuta l'eterogeneità delle discipline addotte quali tertia comparationis, attinenti, l'una, alla materia sindacale e, in particolare, al criterio di selezione della "maggiore rappresentatività", enucleato dalla giurisprudenza costituzionale in rapporto alla specificità - di diretta matrice costituzionale - della regolamentazione delle organizzazioni sindacali e, l'altra, alla particolare materia della riscossione dei contributi associativi da parte delle associazioni degli enti locali. (Precedenti citati: sentenza n. 231 del 2013, sul criterio della "maggiore rappresentatività" delle associazioni sindacali; sentenze n. 290 del 2010 e n. 431 del 1997, ordinanza n. 398 del 2001).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 271
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte